IN COSA CONSISTE ?
La detrazione è pari al 90% delle spese documentate sostenute per gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.
Come opera il bonus ?
La detrazione è pari al 90% delle spese sostenute, e non è previsto nessun limite di spesa. Al bonus sono applicabili le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, n. 41 del 1998, con il quale è stato adottato il Regolamento recante le norme di attuazione e le procedure di controllo in materia di detrazione IRPEF (di cui all’articolo 16-bis del TUIR) per le spese di ristrutturazione edilizia, con la conseguenza che detto rinvio consente di definire i destinatari del nuovo sconto e gli obblighi per la sua fruizione.
Su quale intervento si può usufruire dell'agevolazione ?
Il bonus è fruibile per gli interventi finalizzati al recupero o al restauro della facciata esterna degli edifici, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna. Saranno ammessi al beneficio solo gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.
Efficienza energetica
Se i lavori di rifacimento della facciata, quando non sono di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardano interventi che influiscono dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, è richiesto che siano soddisfatti i requisiti di cui al decreto Mise 26 giugno 2015 (“Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”) e quelli, relativi ai valori di trasmittanza termica, indicati alla tabella 2 allegata al decreto Mise 11 marzo 2008. In tali ipotesi, l’ENEA effettuerà controlli sulla sussistenza dei necessari presupposti, in linea con le procedure e modalità dettate dal decreto interministeriale 11 maggio 2018.
Obblighi del beneficiario
1. indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione e a conservare ed esibire a richiesta degli uffici i documenti che saranno indicati in apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate;
2. comunicare preventivamente all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, mediante raccomandata, la data di inizio dei lavori;
3. conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute e la ricevuta del bonifico bancario attraverso il quale è stato effettuato il pagamento.